Ordine dei Biologi della Sardegna

Accesso Civico

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5 (allegato), ovvero del diritto a conoscere i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto “di pubblicazione obbligatoria”.

 Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

Per l’esercizio dell’accesso civico rivolgersi al Dott. Enrico Tinti

Contatti: protocollo@pec.biologisardegna.it

Telefono: 070 – 0990270

Titolare del potere sostitutivo: Dott.ssa Tonina Niffoi

Contatti: segreteria@pec.biologisardegna.it

Telefono: 070 – 0986647

ACCESSO CIVICO CONCERNENTE DATI E DOCUMENTI ULTERIORI.

Anche la richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli artt. 5, co.2, 5 bis e 5 ter  del D. Lgs. 33/2013, può essere presentata, anche per via telematica secondo le modalità previste dal D. Lgs. 82/2005 – art. 65.

L’ufficio deputato alla gestione dell’accesso civico generalizzato è l’Ufficio Segreteria che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013.  Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ente per la riproduzione su supporti materiali.  Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati.  Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato.  Avverso la decisione dell’ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Ultimo aggiornamento

27 Aprile 2023, 13:24